Lo Statuto
L’Associazione ha lo scopo di intraprendere iniziative utili all’interesse generale degli aderenti senza interferire con iniziative dei singoli e senza sostituirsi ad esse. I Fondatori, confermano e sottoscrivono il presente Atto Costitutivo.
L’Associazione ha sede in Velva, Via Veleura 76/1. Il Consiglio Direttivo viene così costituito:
- Presidente: Cristina Torrisi
- Vice Presidente: Giorgio Raggio
- Tesoriere: Giovanni Vaccarezza
- Consigliere : Marco Raffo
- Consigliere: Giorgio Sivori
- Consigliere: Giuliano Bruzzo
- Consigliere: Dante Donegani
- Consigliere: Claudio Sangaletti
- Consigliere: Tania Pellegrini
La quota di iscrizione per il primo anno viene determinata in • 20,00 (Euro venti/00). Le spese di registrazione del presente atto sono a carico dell’Associazione.
Art. 1 – Lo Statuto
Il presente Statuto regge l’Associazione Culturale “VELEURA” di Velva, in seguito denominata semplicemente VELEURA, ne disciplina il funzionamento e ne determina l’ordinamento e l’am- ministrazione. Le norme dello Statuto Sociale possono essere modificate soltanto dall’Assemblea Speciale dei Soci con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti ed a condizione che il numero di questi sia almeno pari alla metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi. Eventuali regola- menti che si rendessero necessari a seguito di nuove esigenze e realtà concernenti l’attività dell’As- sociazione, diventeranno parte integrante dello Statuto stesso previa approvazione dell’Assemblea con le modalità sopra descritte.
Art. 2 – La Sede Sociale - La Natura - Gli Scopi - Le Affiliazioni - la Durata
La Sede Sociale di VELEURA, è in Velva (fraz. di Castiglione Chiavarese - GE), via Veleura 76/1. VELEURA è un’associazione apolitica e non persegue fini di lucro. Gli scopi sono: in generale, intraprendere iniziative utili all’interesse generale del paese e dei suoi abitanti, residenti e non residenti, senza interferire con iniziative dei singoli e senza sostituirsi ad esse. In particolare, promuovere iniziative di vario tipo o natura finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico, ambientale ed enogastronomico di Velva. Porsi come interlocutore nei confronti delle istituzioni Pubbliche e private allo scopo di intraprendere e/o soste- nere iniziative finalizzate a tutelare, valorizzare e promuovere la frazione di Velva.
VELEURA ha la facoltà di affiliarsi a tutte le altre associazioni nazionali e internazionali dì carattere analogo. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3 – L’anno Sociale
L’anno sociale inizia con il primo gennaio e termina il 31 dicembre. I bilanci devono essere chiusi il 31 dicembre di ogni anno e presentati alla successiva Assemblea Ordinaria per la ratifica, congiuntamente al bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Previo esame da parte del Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo, la Relazione del Consiglio Direttivo e il Bilancio Preventivo devono essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Ordinaria, nel corso della quale devono essere discussi ed approvati.
Art. 4 – Il Patrimonio
Il patrimonio Sociale è costituito da contributi ed erogazioni di Soci e privati, di Enti Bancari, di delibere Comunali, da donazioni, lasciti o successioni, da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali avanzi derivanti dall’organizzazione di concorsi, congressi ecc., dagli immobili, dal materiale fisso e mobile. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 5 – Le Categorie dei Soci
L’ammissione dei Soci è libera a tutte le persone di provata moralità e serietà, con il benestare del Consiglio Direttivo. Tutti i Soci, sia i Fondatori e sottoscrittori dell’Atto Costitutivo, sia gli Ordina- ri, i Sostenitori e gli Onorari, sia i futuri, purché regolarmente accettati ed iscritti nel libro dei Soci, hanno ed avranno sempre gli stessi diritti e doveri previsti dallo Statuto. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
- SOCI FONDATORI - Sono coloro che risultano tali dall’atto Costitutivo dell’Associazione Culturale VELEURA.
- SOCI ORDINARI - Sono coloro che entrano a far parte dell’Associazione successivamente alla sua fondazione.
- SOCI SOSTENITORI - Sono coloro che, entrati a far parte dell’Associazione successiva- mente alla sua fondazione, versano una quota libera superiore a quella stabilita annualmente.
- SOCI ONORARI - Sono le persone, indicate di volta in volta dal Consiglio Direttivo, per particolari meriti.
Art. 6 – L’Ammissione di Soci
I Soci Ordinari, come i Sostenitori, sono ammessi dal Consiglio Direttivo (in seguito denominato brevemente CD) su domanda degli interessati, presentata e firmata compilando l’apposito modulo e fatta pervenire ad un membro del CD. L’ammissione del nuovo Socio sarà esecutiva solo previo versamento della quota sociale. La quota stabilita per l’anno in corso sarà versata per intero indipendentemente dal mese nel quale il Socio viene ammesso. I Soci Onorari, nominati esclusivamente dal CD, sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Art. 7 – I Doveri dei Soci
Tutti i Soci accettano ad ogni effetto le norme statutarie e le deliberazioni adottate dal CD o dall’Assemblea dei Soci. I Soci hanno il dovere di contribuire allo sviluppo di VELEURA ed alla migliore organizzazione delle manifestazioni culturali indette dall’Associazione. Hanno poi il dovere di non porre in essere atti o comunque comportamenti che, direttamente o indirettamente, abbiano a pre- giudicare gli scopi, la reputazione e gli interessi dell’Associazione Culturale VELEURA. Devono, inoltre, versare nei termini prescritti la quota annuale stabilita nel rispettivo ammontare dal CD.
Art. 8 – La Cessazione della Qualità di Socio
La qualità di Socio viene a cessare per i seguenti motivi:
- per dimissioni mediante comunicazione scritta;
- per il mancato pagamento della quota associativa annuale;
- per azioni e/o comportamenti in contrasto con le finalità dell’Associazione e/o lesive della sua immagine pubblica, su delibera del CD.
Con la cessazione della qualità di Socio, nessuna pretesa può essere fatta valere nei confronti di VELEURA o del suo patrimonio sociale. Le quote sociali sono intrasmissibili per atto tra vivi, e non rivalutabili.
Art. 9 – Gli Organi Sociali
Gli organi sociali del Centro Culturale “THESIS” sono:
- l’Assemblea del Soci;
- il Consiglio Direttivo (CD).
Art. 10 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci, che è sovrana, può essere:
- Ordinaria (AO);
- Straordinaria (AS);
- Speciale (ASS).
L’Assemblea Ordinaria, a cadenza annuale, deve tenersi nel primo semestre di ogni anno, ai fini di cui all’Art. 5, oltre che per eventuali altre ragioni che dovranno essere inserite nell’Ordine del Giorno. Ogni tre anni, l’Assemblea Ordinaria ha il compito di eleggere il Consiglio Direttivo. L’Assemblea Straordinaria è indetta dal Presidente del CD ogniqualvolta egli ritenga di convocarla od a seguito di richiesta scritta indirizzatagli da almeno un quinto dei Soci aventi diritto.
L’Assemblea Speciale è quella prevista dall’Art. 1 per le modifiche delle norme dello Statuto Sociale. In ogni caso, possono partecipare a tutte le Assemblee solo i Soci che siano in regola con i versamenti della quota annuale. Ogni Assemblea è convocata mediante avviso scritto personale contenente l’ordine del giorno, da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e non può farsi rappresentare. Il CD o il Presidente possono, per particolari ragioni, invitare alle Assemblee persone esterne all’Associazione, ma senza conferirgli il diritto di voto.
Art. 11 – La Validità dell'Assemblea
Salvo quanto previsto dall’Art. 1 per l’Assemblea Speciale dei Soci, le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci iscritti; in seconda convocazione (trascorsa almeno mezz’ora dalla prima), qualunque sia il numero dei soci che vi partecipano. Tutte le Assemblee vengono aperte dal Presidente dell’Associazione Culturale VELEURA o da chi la rappresenta, che viene automaticamente eletto Presidente dell’Assemblea.
Di ogni assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vice- Presidente. L’Assemblea può deliberare soltanto per le materie poste all’ordine del giorno, a maggioranza semplice dei voti, salvo quanto previsto per l’Assemblea Speciale di cui all’Art. l. Le votazioni, nel corso dell’Assemblea, vengono eseguite per alzata di mano o per appello nominale. In caso di parità di voti quello del Presidente si riterrà preponderante.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo (CD)
Il CD viene eletto dai Soci ogni 3 (tre) anni, salvo l’anno di fondazione di VELEURA (2004) durante il quale, avendo solo funzione di avvio dell’attività, viene considerato provvisorio. Più specificatamente, il CD eletto con la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo, scadrà e deporrà il suo mandato il 31 dicembre 2004.
I componenti del CD possono essere rieletti senza limitazione di mandati. Il CD, oltre a quanto specificatamente previsto, ha il compito della direzione e dell’organizzazione dell’attività dell’Associazione per il perseguimento dei fini sociali. Il CD è composto da 9 consiglieri ed elegge nel proprio seno, con votazione palese, un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere e può attribuire ad alcuni Soci incarichi specifici.
Le cariche possono essere variate in qualsiasi momento dal CD. Esso è convocato dal Presidente e deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Il CD deve essere convocato al più presto dal Presidente qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre suoi componenti e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla data della richiesta. Le riunioni del CD sono valide con la presenza di almeno 5 componenti di esso.
Le delibere del CD sono valide con l’approvazione della maggioranza dei presenti alla riunione. Il CD ha la facoltà di nominare una o più persone, Soci o non soci, per lo studio di particolari settori di attività o per l’approntamento di proposte da sottoporre all’esame del CD stesso. Il CD ha il potere di deliberare l’assunzione di debiti, sentito il parere dell’Assemblea Straordinaria dei Soci. Il CD stabilisce inoltre l’importo annuale della quota associativa.
Art. 13 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione Culturale VELEURA con tutti i poteri ed i doveri inerenti a tale qualità. Egli deve con particolare cura guidare l’attività del Centro Culturale e prende ogni iniziativa tendente allo sviluppo ed all’affermazione dell’Associazione in relazione agli scopi sociali, oltre a quanto particolarmente a lui demandato dalle presenti norme.
Art. 14 – Il Vice -Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza di questi, in tutti i compiti previsti dall’Art. 13.
Art. 15 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura, in generale, tutto ciò che attiene all’Amministrazione. In particolare custodisce l’archivio nonché il registro dei verbali delle Assemblee, quello del CD ed ogni altra documentazione; tiene l’elenco dei Soci; svolge le funzioni di Segretario del CD e redige i verbali delle riunioni; ha il compito di tenere la contabilità ed il movimento di cassa. Di sorvegliare il puntuale pagamento delle quote da parte dei Soci. Prepara col segretario la stesura dei bilanci.
Art. 16 – Lo Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione Culturale VELEURA può essere deliberato dall’Assemblea Speciale dei Soci con la maggioranza di almeno quattro quinti degli aventi diritto al voto. Qualora venga deliberato lo scioglimento dell’Associazione Culturale VELEURA per qualunque causa, è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.